Lc 16, 18

Lc 16, 18

(Caritas in Veritate 48 f) L'uomo interpreta e modella l'ambiente naturale mediante la cultura, la quale a sua volta viene orientata mediante la libertà responsabile, attenta ai dettami della legge morale. I progetti per uno sviluppo umano integrale non possono pertanto ignorare le generazioni successive, ma devono essere improntati a solidarietà e a giustizia intergenerazionali, tenendo conto di molteplici ambiti: l'ecologico, il giuridico, l'economico, il politico, il culturale [117].

[117] Cfr Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, nn. 451-487.

Genitori: diritto di fondare e sostenere istituzioni educative

(CDS 241) I genitori hanno il diritto di fondare e sostenere istituzioni educative. Le autorità pubbliche devono far sì che «i pubblici sussidi siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di questa libertà» [548]. È da considerarsi un'ingiustizia il rifiuto di sostegno economico pubblico alle scuole non statali che ne abbiano necessità e rendano un servizio alla società civile: «Quando lo Stato rivendica a sé il monopolio scolastico, oltrepassa i suoi diritti e offende la giustizia... Lo Stato non può, senza commettere un'ingiustizia, accontentarsi di tollerare le scuole cosiddette private. Queste rendono un servizio pubblico e, di conseguenza, hanno il diritto di essere aiutate economicamente» [549].

Note: [548] Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, art. 5, b, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1983, p. 11; cfr. anche Concilio Vaticano II, Dich. Dignitatis humanae, 5: AAS 58 (1966) 933. [549] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Libertatis conscientia, 94: AAS 79 (1987) 595-596.


(Lc 16, 18) Amore coniugale e rapporto matrimoniale: stabili e indissolubili

[18] Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio.

(CDS 225) La natura dell'amore coniugale esige la stabilità del rapporto matrimoniale e la sua indissolubilità. La mancanza di questi requisiti pregiudica il rapporto di amore esclusivo e totale proprio del vincolo matrimoniale, con gravi sofferenze per i figli e con risvolti dannosi anche nel tessuto sociale. La stabilità e l'indissolubilità dell'unione matrimoniale non devono essere affidate esclusivamente all'intenzione e all'impegno delle singole persone coinvolte: la responsabilità della tutela e della promozione della famiglia come fondamentale istituzione naturale, proprio in considerazione dei suoi vitali e irrinunciabili aspetti, compete piuttosto all'intera società. La necessità di conferire un carattere istituzionale al matrimonio, fondandolo su un atto pubblico, socialmente e giuridicamente riconosciuto, deriva da basilari esigenze di natura sociale. L'introduzione del divorzio nelle legislazioni civili ha alimentato una visione relativistica del legame coniugale e si è ampiamente manifestata come una «vera piaga sociale» [497]. Le coppie che conservano e sviluppano i beni della stabilità e dell'indissolubilità «assolvono ... in modo umile e coraggioso, il compito loro affidato di essere nel mondo un “segno” — un piccolo e prezioso segno, talvolta sottoposto anche a tentazione, ma sempre rinnovato — dell'instancabile fedeltà con cui Dio e Gesù Cristo amano tutti gli uomini e ogni uomo» [498].

Note: [497] Catechismo della Chiesa Cattolica, 2385; cfr. anche 1650-1651. 2384. [498] Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104.

Sigle e Abbreviazioni: CDS: Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, “Compendio della Dottrina sociale della Chiesa” LEV, 2004. DSC: Dottrina Sociale della Chiesa. CV: Benedetto XVI, Lettera Enciclica “Caritas in Veritate”, 29. 6. 2009.


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