Commento CCC a YouCat Domanda n. 379 – Parte IV.
YOUCAT Domanda n. 379 – Parte IV. Quali azioni sono proibite dal divieto di uccidere?
(Risposta Youcat – ripetizione) È proibito l'omicidio e la complicità all'omicidio; è proibito uccidere in
guerra al di fuori delle strette condizioni che giustificano una legittima
difesa con la forza militare; è proibito l'aborto, fin dal concepimento della
persona umana; sono proibiti il suicidio, l'automutilazione e
l'autodistruzione; è proibita anche l'eutanasia, ossia l'uccisione di persone
handicappate, malate o prossime alla morte.
Riflessione e
approfondimenti
(Commento CCC) (CCC
2273 a) Il diritto inalienabile alla vita di ogni
individuo umano innocente rappresenta un elemento
costitutivo della società civile e della sua legislazione: “I diritti
inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte
della società civile e dell'autorità politica; tali diritti dell'uomo non
dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una
concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono
inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso origine. Tra
questi diritti fondamentali bisogna, a questo proposito, ricordare il diritto
alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla
morte” [Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 3].
Per meditare
(Commento Youcat) Al giorno d'oggi
capita spesso di eludere il divieto di uccidere con argomenti ispirati ad un
apparente umanitarismo; ma in realtà né l'eutanasia né l'aborto sono soluzioni
umane e per questo in tali questioni la Chiesa è di chiarezza definitiva.
Chiunque prenda parte ad un aborto, costringa o anche solo consigli un'altra
persona a commetterlo è automaticamente scomunicato, analogamente a quanto
succede per altri delitti commessi contro la vita. Quando invece una persona
psichicamente malata si toglie la vita, la sua responsabilità in materia è
spesso ridotta e talvolta addirittura inesistente.
(Commento CCC) (CCC
2273 b) “Nel
momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della
protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a
negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la
sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi
è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto. […] Come conseguenza del rispetto e della
protezione che vanno accordati al nascituro, a partire dal momento del suo
concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni
deliberata violazione dei suoi diritti” [Donum
vitae, 3].