Ef 4, 28 Non rubate ma lavorate onestamente

(Ef 4, 28) Non rubate ma lavorate onestamente
[28] Chi è avvezzo a rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani, per farne parte a chi si trova in necessità. (CCC 2408) Il settimo comandamento proibisce il furto, cioè l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Non c'è furto se il consenso può essere presunto, o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. E' questo il caso della necessità urgente ed evidente, in cui l'unico mezzo per soddisfare bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, rifugio, indumenti...) è di disporre e di usare beni altrui [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 69]. (CCC 2409) Ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non è in contrasto con le disposizioni della legge civile, è contrario al settimo comandamento. Così, tenere deliberatamente cose avute in prestito o oggetti smarriti; commettere frode nel commercio [Dt 25,13-16]; pagare salari ingiusti [Dt 24,14-15; Gc 5,4]; alzare i prezzi, speculando sull'ignoranza o sul bisogno altrui [Am 8,4-6]. Sono pure moralmente illeciti: la speculazione, con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni, in vista di trarne un vantaggio a danno di altri; la corruzione, con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto; l'appropriazione e l'uso privato dei beni sociali di un'impresa; i lavori eseguiti male, la frode fiscale, la contraffazione di assegni e di fatture, le spese eccessive, lo sperpero. Arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento. (CCC 2412) In forza della giustizia commutativa, la riparazione dell'ingiustizia commessa esige la restituzione al proprietario di ciò di cui è stato derubato. Gesù fa l'elogio di Zaccheo per il suo proposito: “Se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto” (Lc 19,8). Coloro che, direttamente o indirettamente, si sono appropriati di un bene altrui, sono tenuti a restituirlo, o, se la cosa non c'è più, a rendere l'equivalente in natura o in denaro, come anche a corrispondere i frutti e i profitti che sarebbero stati legittimamente ricavati dal proprietario. Allo stesso modo hanno l'obbligo della restituzione, in proporzione alla loro responsabilità o al vantaggio avutone, tutti coloro che in qualche modo hanno preso parte al furto, oppure ne hanno approfittato con cognizione di causa; per esempio, coloro che l'avessero ordinato, o appoggiato, o avessero ricettato la refurtiva. (CCC 2444) “L'amore della Chiesa per i poveri […] appartiene alla sua costante tradizione” [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 57]. Si ispira al Vangelo delle beatitudini [Lc 6,20-22], alla povertà di Gesù [Mt 8,20] e alla sua attenzione per i poveri [Mc 12,41-44]. L'amore per i poveri è anche una delle motivazioni del dovere di lavorare per far parte dei beni a chi si trova in necessità (Ef 4,28). Tale amore per i poveri non riguarda soltanto la povertà materiale, ma anche le numerose forme di povertà culturale e religiosa [Centesimus annus, 57].

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