Commento CCC a YouCat Domanda n. 261



YOUCAT Domanda n. 261 - Parte I. Come avviene il sacramento del matrimonio?


(Risposta Youcat) Il Sacramento del matrimonio avviene con una promessa fatta dall'uomo e dalla donna di fronte a Dio e alla Chiesa, che viene accettata e sigillata da Dio e completata dall'unione fisica della coppia. Poiché è Dio stesso che lo sancisce, il vincolo del matrimonio lega fino alla morte di uno dei due coniugi.  

Riflessione e approfondimenti

(Commento CCC) (CCC 1625) I protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di contrarre il matrimonio e che esprimono liberamente il loro consenso. “Essere libero” vuol dire: - non subire costrizioni; - non avere impedimenti in base ad una legge naturale o ecclesiastica. (CCC 1626) La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l'elemento indispensabile “che costituisce il matrimonio” [CIC canone 1057, § 1]. Se il consenso manca, non c'è matrimonio.

Per meditare

(Commento Youcat) L'uomo e la donna si amministrano a vicenda il sacramento del matrimonio. Il Sacerdote  (o il Diacono)  invoca la Benedizione di Dio sulla coppia; egli è solo testimone del fatto che il matrimonio viene celebrato nelle condizioni corrette e che la promessa viene espressa in maniera completa e pubblica. Un matrimonio avviene solo quando c'è il consenso, ovvero quando L'uomo e la donna desiderano il matrimonio senza timore né costrizione e quando non sono impediti da altre condizioni di tipo naturale o ecclesiale (ad es. un matrimonio già esistente, promessa del celibato ecc.).

(Commento CCC) (CCC 1627) Il consenso consiste in un “atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48; CIC canone 1057, § 2]:  “Io accolgo te come mia sposa…”; “Io accolgo te come mio sposo…” [Rituale roman. Sacramento del matrimonio, 28]. Questo consenso che lega gli sposi tra loro, trova il suo compimento nel fatto che i due diventano “una carne sola” [Gen 2,24; Mc 10,8; Ef 5,31]. (CCC 1629) Per questo motivo (o per altre cause che rendono nullo e non avvenuto il matrimonio, cf. CIC canoni 1083-1108) la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare “la nullità del matrimonio”, vale a dire che il matrimonio non è mai esistito. In questo caso i contraenti sono liberi di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una precedente unione [CIC canone 1071, § 1, 3].

(Continua la domanda: Come avviene il sacramento del matrimonio?)

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