Commento CCC a YouCat Domanda n. 261
YOUCAT Domanda n. 261 - Parte I. Come avviene il sacramento del matrimonio?
(Risposta
Youcat) Il Sacramento del matrimonio avviene con una promessa
fatta dall'uomo e dalla donna di fronte a Dio e alla Chiesa, che viene
accettata e sigillata da Dio e completata dall'unione fisica della coppia. Poiché
è Dio stesso che lo sancisce, il vincolo del matrimonio lega fino alla morte di
uno dei due coniugi.
Riflessione
e approfondimenti
(Commento
CCC) (CCC 1625) I protagonisti
dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di
contrarre il matrimonio e che esprimono liberamente il loro consenso. “Essere
libero” vuol dire: - non subire costrizioni; - non avere impedimenti in base ad
una legge naturale o ecclesiastica. (CCC 1626) La Chiesa considera lo scambio
del consenso tra gli sposi come l'elemento indispensabile “che costituisce il
matrimonio” [CIC canone 1057, § 1]. Se il consenso manca, non c'è matrimonio.
Per meditare
(Commento
Youcat) L'uomo e la donna si amministrano a vicenda il sacramento
del matrimonio. Il Sacerdote (o il
Diacono) invoca la Benedizione di Dio
sulla coppia; egli è solo testimone del fatto che il matrimonio viene celebrato
nelle condizioni corrette e che la promessa viene espressa in maniera completa
e pubblica. Un matrimonio avviene solo quando c'è il consenso, ovvero quando
L'uomo e la donna desiderano il matrimonio senza timore né costrizione e quando
non sono impediti da altre condizioni di tipo naturale o ecclesiale (ad es. un
matrimonio già esistente, promessa del celibato ecc.).
(Commento
CCC) (CCC 1627) Il consenso consiste in un “atto umano col quale i coniugi
mutuamente si danno e si ricevono” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48; CIC canone 1057, § 2]: “Io accolgo te come mia sposa…”; “Io accolgo
te come mio sposo…” [Rituale roman. Sacramento
del matrimonio, 28]. Questo consenso che lega gli sposi tra loro, trova il
suo compimento nel fatto che i due diventano “una carne sola” [Gen 2,24; Mc
10,8; Ef 5,31]. (CCC 1629) Per questo motivo (o per altre cause che rendono
nullo e non avvenuto il matrimonio, cf. CIC canoni 1083-1108) la Chiesa può,
dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente,
dichiarare “la nullità del matrimonio”, vale a dire che il matrimonio non è mai
esistito. In questo caso i contraenti sono liberi di sposarsi, salvo rispettare
gli obblighi naturali derivati da una precedente unione [CIC canone 1071, § 1,
3].