Commento CCC a YouCat Domanda n. 379 – Parte VI.
YOUCAT Domanda n. 379 – Parte VI. Quali azioni sono proibite dal divieto di uccidere?
(Risposta Youcat – ripetizione) È proibito l'omicidio e la complicità all'omicidio; è proibito uccidere in
guerra al di fuori delle strette condizioni che giustificano una legittima
difesa con la forza militare; è proibito l'aborto, fin dal concepimento della
persona umana; sono proibiti il suicidio, l'automutilazione e l'autodistruzione;
è proibita anche l'eutanasia, ossia l'uccisione di persone handicappate, malate
o prossime alla morte.
Riflessione e
approfondimenti
(Commento CCC) (CCC
2277) Qualunque ne siano i motivi e i mezzi,
l'eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di persone
handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile.
Così un'azione oppure un'omissione che, da sé o intenzionalmente, provoca la
morte allo scopo di porre fine al dolore, costituisce un'uccisione gravemente contraria
alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo Creatore.
L'errore di giudizio, nel quale si può essere incorsi in buona fede, non muta
la natura di quest'atto omicida, sempre da condannare e da escludere [Sacra
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Iura et bona (1980).
Per meditare
(Commento Youcat) Al giorno d'oggi
capita spesso di eludere il divieto di uccidere con argomenti ispirati ad un
apparente umanitarismo; ma in realtà né l'eutanasia né l'aborto sono soluzioni
umane e per questo in tali questioni la Chiesa è di chiarezza definitiva.
Chiunque prenda parte ad un aborto, costringa o anche solo consigli un'altra
persona a commetterlo è automaticamente scomunicato, analogamente a quanto
succede per altri delitti commessi contro la vita. Quando invece una persona
psichicamente malata si toglie la vita, la sua responsabilità in materia è
spesso ridotta e talvolta addirittura inesistente.
(Commento CCC) (CCC
2278) L'interruzione di procedure mediche onerose,
pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può
essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'“accanimento terapeutico”.
Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le
decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la
capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto,
rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del
paziente.